Save the Children
Il 26 ottobre 2016 il Parlamento italiano ha finalmente dato una grande prova di civiltà, riconoscendo i diritti dei più vulnerabili, i minori che arrivano da soli nel nostro Paese, con il varo di un sistema nazionale di protezione e di accoglienza.
Con un ampio consenso da parte di forze politiche di maggioranza e di opposizione, dopo anni di stallo è stato infatti finalmente approvato il DDL Zampa, un testo che è nato dalla esperienza sul campo al fianco dei minori migranti e che è stato fortemente voluto e sostenuto non solo da Save the Children ma da tutte le più autorevoli organizzazioni di tutela dei diritti.
L’approvazione del disegno di legge costituisce una svolta fondamentale in materia di accoglienza e tutela dei minori stranieri non accompagnati.

COSA CAMBIERÀ

Per la prima volta vengono disciplinate per legge le modalità e le procedure per garantire:
1. L’accertamento dell’età e l’identificazione dei minori soli non accompagnati.
  • Prima della legge non esisteva un provvedimento di attribuzione dell’età, con la legge questo dovrebbe essere notificato sia al minore che al tutore provvisorio, garantendo così anche la possibilità di ricorso.
  • Si garantisce inoltre maggiore assistenza, prevedendo anche la presenza di mediatori culturali durante tutta la procedura.
2. Un sistema organico di accoglienza in Italia, con strutture dedicate:
  • all’identificazione, che deve avvenire entro 30 giorni;
  • al passaggio nel sistema di protezione per richiedenti asilo e minori non accompagnati (SPRAR), con strutture diffuse su tutto il territorio nazionale.
Verrà inoltre attivata una banca dati nazionale per governare l’invio dei minori che giungono in Italia nelle strutture di accoglienza dislocate in tutte le regioni, sulla base:
  • dei bisogni specifici dei minori stessi, identificati attraverso l’istituzione della “cartella sociale” che aiuterà gli operatori in contatto con il minore a conoscerlo meglio e ad identificare per lui la soluzione migliore di lungo periodo;
  • della disponibilità dei posti.
3. Il superiore interesse del minore, attraverso:
  • l’attenzione ai ricongiungimenti con i familiari attraverso apposite indagini familiari e la comunicazione degli esiti delle indagini sia al minore che al tutore;
  • la competenza sul rimpatrio assistito affidata al Tribunale per i minorenni, organo costituzionalmente dedicato alla determinazione dell’interesse del minore e non alla Direzione Generale dell’immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (un organo amministrativo non orientato all’interesse del minore).
  • l’introduzione dei permessi di soggiorno per i minori e per motivi familiari, qualora il minore non accompagnato sia sottoposto a tutela o in affidamento. Il minore potrà richiedere direttamente il permesso di soggiorno alla questura competente, anche in assenza della nomina del tutore.
  • Entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, ogni Tribunale per i minorenni dovrà istituire un elenco di tutori volontari disponibili ad assumere la tutela anche dei minori stranieri non accompagnati. La legge promuove anche l’utilizzo dell’affido familiare.
4. Il diritto all’istruzione e alla salute.
  • Fino ad ora impedimenti burocratici non hanno consentito negli anni ai minori non accompagnati di esercitare a pieno questi diritti, con la legge i minori potranno procedere all’iscrizione al Sistema Sanitario Nazionale anche in assenza di nomina del tutore e all’attivazione di specifiche convenzioni per l’apprendistato, e acquisire i titoli conclusivi dei corsi di studio, anche quando, al compimento della maggiore età, non si possiede più un permesso di soggiorno.
  • È prevista, infine, la possibilità, esercitata ad oggi sulla base di un vecchio Regio Decreto, di supportare il neomaggiorenne fino ai 21 anni di età, qualora necessiti di un percorso più lungo di integrazione in Italia.
5. Il diritto all’ascolto nei procedimenti amministrativi e giudiziari che li riguardano, anche in assenza del tutore, e all’assistenza legale.
  • I minori potranno avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato.
  • Le associazioni di tutela potranno ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per annullare atti della P.A. che si ritengono lesivi dei diritti dei minori non accompagnati e potranno intervenire nei giudizi che li riguardano.
I minori stranieri non accompagnati sono da sempre esposti a molteplici rischi che possono riguardare tanto la salute e l’integrità psicofisica, quanto le reali opportunità di sviluppo ed educazione, il possibile coinvolgimento in situazioni di sfruttamento in attività illegali e di assoggettamento da parte di organizzazioni criminali.
Per questo motivo, circa 3 anni fa, abbiamo elaborato la prima proposta organica di riforma del sistema di accoglienza e protezione dei minori migranti, un disegno di legge per la Protezione e la Tutela dei Minori Stranieri non accompagnati per armonizzare la normativa sull’immigrazione con quella sulla protezione dei minori nel rispetto dei principi fondamentali della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. 
La nostra proposta di Legge è stata accolta dal Parlamento e ora auspichiamo che arrivi presto l’approvazione in Senato per rendere operativa.
“A fronte di tante nubi che si addensano sull’accoglienza in Europa,oggi il Parlamento italiano ha dato una grande prova di civiltà, riconoscendo i diritti dei più vulnerabili, i minori che arrivano da soli nel nostro Paese, con il varo di un sistema nazionale di protezione e di accoglienza. Con un ampio consenso da parte di forze politiche di maggioranza e di opposizione, dopo anni di stallo è stato infatti finalmente approvato il DDL Zampaun testo che è nato dalla esperienza sul campo al fianco dei minori migranti e che è stato fortemente voluto e sostenuto non solo da Save the Children ma da tutte le più autorevoli organizzazioni di tutela dei diritti”.
“Voglio sottolineare in particolare l’impegno della prima firmataria, Sandra Zampa, che ringraziamo per avere sempre seguito in questi anni, con tenacia, l’iter del DDL assieme agli altri firmatari, in costante dialogo con tutti i soggetti coinvolti, e quello della relatrice alla Camera, Barbara Pollastrini, per la sua ferma determinazione nel portare la legge alla votazione in aula,” ha dichiarato Raffaela Milano, Direttore Programmi Italia-Europa di Save the Children, l’Organizzazione internazionale dedicata dal 1919 a salvare i bambini in pericolo e a tutelarne i diritti. “Facciamo ora appello al Presidente del Senato e ai capigruppo affinché l’iter della legge si concluda al più presto.
E’ la prima legge organica di questo tipo in Europa, auspichiamo quindi che l’esempio italiano venga seguito quanto prima anche dagli altri Paesi europei”.
La legge interviene sugli aspetti fondamentali per la vita dei minori migranti che arrivano in Italia senza genitori: dalla procedura per accertare la minore età agli standard delle accoglienze; dalla promozione dell’affido familiare alla figura del tutore, dalle cure sanitarie all’accesso alla istruzione, tutti tasselli fondamentali di una buona integrazione.
Sono più di 21mila i minori – adolescenti e a volte anche bambini – arrivati da soli in Italia nel 2016. Hanno affrontato viaggi spesso drammatici senza genitori e altre figure adulte di riferimento, o sono rimasti soli durante il tragitto, e una volta giunti in Europa sono i più vulnerabili, facilmente preda di circuiti di sfruttamento e violenza.
E’ fondamentale dunque considerarli, ancor prima che migranti o profughi, nel loro essere “minori soli” ed impegnarsi a rafforzare, come fa la legge, la rete di protezione e di cura.
La legge oggi approvata in Parlamento armonizza la normativa sulla protezione dei minori e quella sulla immigrazione, in un unico testo organico, che recepisce appieno i principi fondamentali della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.
Tra i principali cambiamenti disposti dalla legge si possono evidenziare i seguenti punti:
  • Per la prima volta vengono disciplinate per legge le modalità e le procedure di accertamento dell’età e di identificazione garantendone l’uniformità a livello nazionale. Attualmente, non esiste infatti un provvedimento di attribuzione dell’età, che con questa legge dovrebbe invece essere notificato sia al minore che al tutore provvisorio, garantendo così anche la possibilità di ricorso. Si garantisce inoltre maggiore assistenza, prevedendo anche la presenza di mediatori culturali durante tutta la procedura. 
  • Per la prima volta si disciplina un sistema organico di accoglienza in Italiacon strutture dedicate esclusivamente ai minori per la prima accoglienza, dove i minori possono permanere non più di 30 giorni e un successivo passaggio nel sistema di protezione per richiedenti asilo e minori non accompagnati (SPRAR), con strutture diffuse su tutto il territorio nazionale e una capacità adeguata ai flussi in arrivo. Viene poi attivata una banca dati nazionale per gestire in modo coordinato l’invio dei minori che giungono in Italia nelle strutture di accoglienza dislocate in tutte le Regioni, sulla base delle disponibilità di posti e di necessità e bisogni specifici dei minori stessi (attraverso una “cartella sociale” condivisa che accompagnerà il minore nel suo percorso).
  • Viene prevista per tutti la necessità di svolgere indagini familiari da parte delle Autorità competenti nel superiore interesse del minore e vengono disciplinate le modalità di comunicazione degli esiti delle indagini sia al minore che al tutore. La competenza sul rimpatrio assistito passa da un organo amministrativo, la Direzione Generale dell’immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Tribunale per i minorenni, organo costituzionalmente dedicato alla determinazione dell’interesse del minore.
  • Spariscono i permessi di soggiorno utilizzati per consuetudine o mai utilizzati, come ad esempio il permesso di soggiorno per affidamento, attesa affidamento, integrazione del minore, e si fa invece più semplicemente riferimento ai soli permessi di soggiorno per minore età e per motivi familiari, qualora il minore non accompagnato sia sottoposto a tutela o sia in affidamento. Il minore potrà richiedere direttamente il permesso di soggiorno alla questura competente, anche in assenza della nomina del tutore.
  • Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, ogni Tribunale per i minorenni dovrà istituire un elenco di “tutori volontari” disponibili ad assumere la tutela anche dei minori stranieri non accompagnati per assicurare ad ogni minore una figura adulta di riferimento adeguatamente formata. La legge promuove inoltre lo sviluppo dell’affido familiare, come strada prioritaria di accoglienza rispetto alle strutture.
  • Sono previste maggiori tutele per il diritto all’istruzione e alla salute, con misure che superano gli impedimenti burocratici che negli anni non hanno consentito ai minori non accompagnati di esercitare in pieno questi diritti, come ad esempio la possibilità di procedere all’iscrizione al servizio sanitario nazionale, anche prima della nomina del tutore e l’attivazione di specifiche convenzioni per l’apprendistato, nonché la possibilità di acquisire i titoli conclusivi dei corsi di studio, anche quando, al compimento della maggiore età non si possieda più un permesso di soggiorno. È prevista infine la possibilità, esercitata ad oggi sulla base di un vecchio Regio Decreto, di supportare il neomaggiorenne fino ai 21 anni di età qualora necessiti di un percorso più lungo di integrazione in Italia.
  • Per la prima volta infine sono sanciti anche per i minori stranieri non accompagnati il diritto all’ascolto” nei procedimenti amministrativi e giudiziari che li riguardano, anche in assenza del tutore, e il diritto all’assistenza legale, avvalendosi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato. È prevista inoltre la possibilità per le associazioni di tutela di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per annullare atti della Pubblica Amministrazione che si ritengano lesivi dei diritti dei minori non accompagnati e di intervenire nei giudizi che li riguardano.
  • Una particolare attenzione viene dedicata, dalla legge, ai minori vittime di tratta, mentre sul fronte della cooperazione internazionale l’Italia si impegna a favorire tra i Paesi un approccio integrato per la tutela e la protezione dei minori, nel loro superiore interesse.
Per ulteriori informazioni:
Tel. 06-48070023/63/81/82

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